Regime dei neo residenti: come funziona la flat tax da 300.000 euro

Regime dei neo residenti: come funziona la flat tax da 300.000 euro

Il regime dei neo residenti, previsto dall'articolo 24-bis del TUIR, consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di pagare ogni anno una sola imposta sostitutiva in misura fissa su tutti i redditi prodotti all'estero, al posto della tassazione progressiva ordinaria. Per chi diventa residente fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026 l'importo è di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, qualunque sia l'entità del reddito estero. Era di 200.000 euro per i trasferimenti compresi tra l'11 agosto 2024 e il 31 dicembre 2025 e di 100.000 euro in precedenza, e chi è già nel regime mantiene la misura in vigore al momento dell'ingresso. Ogni familiare può essere incluso per 50.000 euro l'anno. Si accede solo se non si è stati residenti fiscali in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti, e il regime dura al massimo quindici anni. Questa guida di Tvoi Concierge spiega che cosa copre l'imposta sostitutiva, che cosa resta soggetto a tassazione ordinaria, come si radica davvero la residenza fiscale, come si esercita l'opzione e quali errori ricorrono più spesso. Una premessa netta: siamo un servizio di concierge a Firenze, non consulenti fiscali. L'opzione la esercita il contribuente insieme a un commercialista, e noi lavoriamo accanto al commercialista, non al suo posto. Gli importi riportati provengono dalla pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate dedicata al regime; le norme cambiano, quindi verificate sempre le cifre aggiornate con il vostro commercialista.

Che cos'è il regime dei neo residenti e a chi si rivolge

L'articolo 24-bis del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2017, propone uno scambio lineare. Si trasferisce la residenza fiscale in Italia e, invece di pagare l'IRPEF progressiva sul reddito ovunque prodotto, si versa ogni anno una somma fissa che chiude tutto ciò che si guadagna fuori dai confini. La stampa lo chiama flat tax per i ricchi, i consulenti internazionali parlano di regime non-dom italiano perché richiama il vecchio sistema britannico dei non domiciled, mentre la norma lo definisce per quello che è: un'imposta sostitutiva. La struttura dice subito a chi serve. Trattandosi di una somma fissa e non di un'aliquota, chi ha due milioni di euro di dividendi esteri e chi ne ha venti paga esattamente lo stesso. Il profilo tipico è quindi l'imprenditore che ha ceduto l'azienda, la famiglia che vive di un portafoglio internazionale, la persona i cui redditi stanno in fondi, trust e società fuori dall'Italia. Sul reddito prodotto in Italia il regime non incide in alcun modo e, sotto una certa soglia di reddito estero, costa semplicemente più della tassazione ordinaria.

L'importo: 300.000 euro e perché la cifra dipende dall'anno del trasferimento

Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva è di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199) l'ha elevata dai 200.000 euro applicabili ai trasferimenti tra l'11 agosto 2024 e il 31 dicembre 2025, che a loro volta avevano sostituito i 100.000 euro originari in vigore dal 2017. La misura resta legata all'anno in cui si acquisisce la residenza, quindi chi è già nel regime prosegue con il proprio importo fino alla fine dei quindici anni. Il versamento è in un'unica soluzione entro la data prevista per il saldo delle imposte sui redditi, con modello F24 e il codice tributo che l'Agenzia delle Entrate ha assegnato al regime, e l'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta. Non essendo proporzionale, la sua incidenza effettiva scende man mano che il reddito estero cresce: i conti tornano solo oltre il punto in cui la tassazione ordinaria su quello stesso reddito supererebbe la somma fissa. È un calcolo da fare all'inizio del progetto, non dopo il trasloco.

Che cosa copre l'imposta sostitutiva e che cosa resta tassato in via ordinaria

La somma fissa copre tutti i redditi prodotti all'estero, individuati con il criterio speculare dell'articolo 165 del TUIR: dividendi, interessi, plusvalenze, canoni di locazione di immobili fuori dall'Italia, pensioni estere, royalties, utili d'impresa svolta all'estero tramite stabile organizzazione. Tre effetti collaterali contano quasi quanto l'imposta. Per tutta la durata dell'opzione si è esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale (il quadro RW della dichiarazione) e dal pagamento di IVIE e IVAFE, le imposte sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all'estero, e l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di validità dell'opzione. I redditi di fonte italiana restano fuori dall'accordo. L'affitto di un appartamento a Firenze, uno stipendio o un compenso da amministratore erogati da una società italiana, le plusvalenze su partecipazioni in società italiane: tutto concorre al reddito complessivo e sconta l'IRPEF progressiva, in aggiunta ai 300.000 euro. C'è poi un'ulteriore esclusione. Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione non fruiscono del regime e sono tassate in via ordinaria: è una norma antielusiva, pensata per evitare che qualcuno si trasferisca in Italia solo per cedere a buon mercato una partecipazione estera rilevante e poi ripartire. Si può inoltre escludere dal regime uno o più Stati esteri, il cosiddetto cherry picking previsto dal comma 5 dell'articolo 24-bis, per esempio per conservare un beneficio convenzionale o il credito per le imposte estere. La scelta deve riguardare tutti i redditi prodotti in quel Paese ed è a senso unico: una volta escluso, uno Stato non può rientrare, e le modifiche successive possono solo aggiungerne altri.

I nove anni su dieci e come si radica la residenza fiscale

Il requisito d'ingresso è formulato in negativo: non si deve essere stati residenti fiscali in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione. La cittadinanza non conta. Conta dove si è stati residenti fiscali, quindi un italiano che ha davvero vissuto all'estero per un decennio può accedere al regime rientrando, mentre uno straniero che ha passato di recente un anno da residente in Italia no. Poi bisogna diventare residenti, e dal 2024 il test dell'articolo 2 del TUIR non è più quello che molti ricordano. Per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, quindi oltre 183 giorni in un anno ordinario, si deve avere in Italia la residenza ai sensi del codice civile, oppure il domicilio, oggi espressamente definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure semplicemente la presenza fisica. L'iscrizione all'anagrafe del comune, a Firenze il Comune di Firenze, vale ora come presunzione relativa di residenza e non più come criterio assoluto. Nella pratica l'Agenzia delle Entrate guarda il quadro d'insieme: dove sono la casa e la famiglia, dove vanno a scuola i figli, dove sono intestate auto e utenze, dove si passano davvero le giornate. Un indirizzo fiorentino sulla carta con una vita che continua altrove è la posizione più fragile possibile, sia per entrare nel regime sia per difenderlo a distanza di anni.

Estendere l'opzione ai familiari a 50.000 euro ciascuno

L'opzione può essere estesa ai familiari indicati dall'articolo 433 del codice civile: coniuge, figli, genitori e gli altri parenti stretti previsti dalla norma. Ciascuno versa 50.000 euro l'anno, rispetto ai 25.000 delle misure precedenti, e ciascuno deve soddisfare per conto proprio il requisito dei nove anni su dieci. Un coniuge che tre anni fa era residente fiscale in Italia non ha accesso, per quanto a lungo sia stato all'estero il contribuente principale. L'estensione è richiesta dal beneficiario principale e indicata in dichiarazione, e un familiare può essere aggiunto anche in un anno successivo, fino alla scadenza dei quindici anni. Il legame funziona nelle due direzioni. Se il beneficiario principale revoca l'opzione o decade dal regime, i familiari lo perdono con lui, ma ciascuno di loro può a quel punto esercitare un'opzione autonoma come contribuente principale, versando l'importo pieno per il periodo residuo rispetto ai quindici anni iniziali.

Come si esercita l'opzione: dichiarazione, interpello, versamento

L'opzione si perfeziona nella dichiarazione dei redditi, il Modello Redditi Persone Fisiche, relativa al periodo d'imposta in cui si è trasferita la residenza in Italia, oppure in quella del periodo d'imposta successivo. In dichiarazione si indicano lo status di non residente per nove dei dieci anni precedenti, la giurisdizione o le giurisdizioni dell'ultima residenza fiscale, gli eventuali Stati da escludere e gli elementi della check list contenuta nel modello. Accanto alla dichiarazione c'è l'istanza di interpello, con cui si chiede all'Agenzia delle Entrate di confermare la sussistenza dei requisiti. L'articolo 24-bis la lega all'opzione e ne fissa il termine: va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia, quindi sempre prima dell'opzione e mai dopo. Può essere presentata anche mentre si è ancora all'estero, e in quel caso l'efficacia della risposta resta subordinata al radicamento effettivo della residenza nel periodo d'imposta prospettato. Per lo Statuto dei diritti del contribuente la risposta vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria, limitatamente alla questione posta e al solo richiedente, e non è impugnabile. Sarà il commercialista a dirvi se il vostro caso debba passare di lì: un decennio di residenze intricate, o una struttura complessa dietro i redditi esteri, è esattamente la situazione in cui l'interpello si ripaga. I tempi pesano più della carta. Si versa l'imposta sostitutiva entro il termine del saldo e si indica l'opzione in dichiarazione. Se il versamento è stato tempestivo ma in dichiarazione qualcosa non ha funzionato, chiedete subito al commercialista se l'omissione è ancora sanabile. Il termine di versamento, invece, perdona molto meno.

Quindici anni, revoca e decadenza dal regime

L'opzione dura al massimo quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è rinnovabile. Chi entra nel 2026 è coperto fino al 2040 compreso. Alla scadenza i redditi esteri tornano a concorrere al reddito complessivo e l'estensione ai familiari viene meno insieme all'opzione principale, indipendentemente dal periodo per cui ciascuno ne ha fruito. La revoca è libera e può avvenire in qualsiasi momento. La decadenza è invece automatica in due casi: omesso o incompleto versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il saldo, con effetto dal periodo d'imposta cui il versamento si riferiva, e trasferimento della residenza fiscale all'estero, con effetto dal periodo in cui si perde la residenza in Italia. La conseguenza è più pesante di quanto molti immaginino: la revoca e la decadenza precludono in modo definitivo l'esercizio di una nuova opzione, nemmeno in qualità di familiare di un altro beneficiario.

Firenze nel concreto: visto, casa e gli errori che costano di più

La flat tax è un regime fiscale, non uno status migratorio, e a un cittadino extra UE non attribuisce alcun diritto di vivere in Italia. L'abbinamento consueto è il visto per residenza elettiva, il visto per soggiorni di lunga durata destinato a chi può mantenersi in Italia con redditi passivi senza lavorarvi, da richiedere al consolato italiano competente per la residenza legale all'estero. Esiste anche il visto per investitori, per chi entra attraverso investimenti qualificati. I cittadini UE non hanno bisogno di visto e si limitano a iscriversi all'anagrafe del comune. L'ordine non cambia mai: prima il titolo per stare in Italia, poi l'iscrizione anagrafica e i fatti che radicano la residenza, infine l'opzione fiscale in dichiarazione. Comprare casa a Firenze non produce né l'uno né l'altra. L'immobile non dà un visto e non rende di per sé residenti fiscali. Produce però obblighi italiani: l'IMU sul fabbricato, la tassazione ordinaria sugli eventuali canoni di locazione e, se si chiedono le agevolazioni prima casa, l'impegno a trasferire la residenza in quel comune nel termine di legge. In questo regime la casa sta stabilmente sul versante italiano, tassata in via ordinaria, mentre l'imposta sostitutiva chiude in silenzio tutto il resto all'estero. Gli errori si ripetono sempre uguali. Trasferirsi prima e fare i conti dopo, quando il reddito estero non era abbastanza alto da giustificare la somma fissa. Dare per scontato che siano coperti anche gli affitti italiani o i compensi da una società italiana. Dimenticare che dopo quindici anni il regime non si rinnova. Iscriversi all'anagrafe di Firenze mentre famiglia, scuola e settimana lavorativa restano all'estero. E confondere questo regime con quelli vicini: il regime degli impatriati è un altro strumento, pensato per chi si trasferisce in Italia proprio per lavorarci, e abbatte la tassazione sul reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per un numero limitato di anni; il regime del 7 per cento dell'articolo 24-ter del TUIR è riservato ai titolari di pensione estera che si stabiliscono in piccoli comuni del Mezzogiorno, in regioni come Sicilia, Calabria, Puglia o Abruzzo, e vale per l'anno in cui l'opzione diventa efficace e per i nove successivi. La Toscana non rientra, quindi a Firenze non è nemmeno un'ipotesi.

Checklist: regime dei neo residenti

  • Contate a ritroso dieci periodi d'imposta e verificate almeno nove anni fuori dalla residenza fiscale italiana
  • Fate confrontare da un commercialista la somma fissa con la tassazione ordinaria sul vostro reale reddito estero
  • Sistemate prima il fronte migratorio: visto per residenza elettiva se extra UE, iscrizione anagrafica se cittadini UE
  • Valutate l'interpello preventivo con il commercialista e presentatelo prima dell'opzione, mai dopo
  • Elencate i familiari da includere a 50.000 euro ciascuno e verificate ognuno sui nove anni su dieci
  • Programmate il trasferimento perché il test di residenza, oltre 183 giorni, sia soddisfatto nell'anno giusto
  • Tenete separati i redditi di fonte italiana: restano tassati in via ordinaria sopra la somma fissa
  • Versate l'imposta sostitutiva entro il termine del saldo e indicate l'opzione in dichiarazione

Trasferirsi a Firenze con la parte fiscale impostata bene

Tvoi Concierge è un servizio di concierge a Firenze, non uno studio tributario, e preferiamo dirlo con chiarezza: l'opzione per il regime dei neo residenti la esercitate voi insieme a un commercialista, e noi ci coordiniamo con lui invece di sostituirlo. Ci occupiamo di tutto il resto, che poi è la parte da cui dipende la tenuta del requisito di residenza: il dossier per il visto di residenza elettiva, la locazione di lungo periodo o l'acquisto, l'iscrizione anagrafica e il codice fiscale, le scuole, i medici e la vita quotidiana che rende Firenze il vostro reale centro di interessi, con Forte dei Marmi per l'estate. Chiedeteci della residenza elettiva e del trasferimento a Firenze e in Toscana.

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